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Art. 93b Sussidi per la consulenza per il ritorno 259
1 La Confederazione versa, sulla base di un accordo, sussidi ai fornitori della consulenza per il ritorno nei centri della Confederazione al fine di indennizzarne le spese amministrative e di personale per l’informazione e la consulenza dei richiedenti l’asilo e delle persone allontanate. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l’indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l’indennizzo di spese uniche. 2 Per la consulenza per il ritorno offerta nei Cantoni il versamento dei sussidi è retto dall’articolo 93 capoverso 4. 259 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). |