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Art. 95d Picchettamento
1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve rendere visibili mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno causate dagli edifici e dalle infrastrutture previste. 2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate immediatamente all’autorità competente per l’approvazione, in ogni caso prima della scadenza del termine di deposito dei piani. |