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Art. 98 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali
1 In vista dell’esecuzione della presente legge, la SEM e le autorità di ricorso sono autorizzate a comunicare dati personali alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti in tale ambito, sempre che lo Stato o l’organizzazione internazionale in questione garantisca una protezione equivalente dei dati trasmessi. 2 Possono essere comunicati i dati seguenti:
287 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). |