Art.111abis Misure istruttorie e notificazione orale delle sentenze 369
1 Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d’asilo secondo l’articolo 31a della presente legge pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino, il Tribunale amministrativo federale può attuare, nei centri della Confederazione, le misure istruttorie di cui all’articolo 39 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005370 sul Tribunale amministrativo federale, se ciò permette di emanare una decisione sul ricorso in tempi più brevi. 2 La sentenza può essere notificata oralmente. La notificazione orale e la motivazione sommaria devono essere messe a verbale. 3 Le parti possono richiedere il testo integrale della sentenza entro cinque giorni dalla sua notificazione orale. Ciò non ne sospende la forza esecutiva. 369 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). |