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Art. 24a Centri speciali 71
1 I richiedenti l’asilo che compromettono considerevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio e la sicurezza dei centri della Confederazione sono collocati in centri speciali istituiti e gestiti dalla SEM o dalle autorità cantonali. La collocazione in un centro speciale può essere accompagnata da un’assegnazione di un luogo di soggiorno o da un divieto di accedere a un dato territorio ai sensi dell’articolo 74 capoverso 1bis LStrI72; la procedura è retta dall’articolo 74 capoversi 2 e 3 LStrI. 2 Nei centri speciali possono, alle stesse condizioni, essere collocati richiedenti l’asilo attribuiti a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese dei centri proporzionalmente all’uso che ne fanno. 3 Nei centri speciali si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all’articolo 24; è eccettuato il deposito di una domanda d’asilo. 4 Le domande d’asilo presentate da persone collocate nei centri speciali sono trattate prioritariamente ed eventali decisioni di allontanamento eseguite prioritariamente. 71 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). |