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Art. 51 Asilo accordato a famiglie
1 I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.145 1bis Se nell’ambito della procedura d’asilo rileva indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile146 (CC), la SEM ne informa l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La procedura è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la procedura è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.147 2 ...148 3 I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono anch’essi riconosciuti come rifugiati sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.149 4 Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all’estero, occorre autorizzarne, su domanda, l’entrata in Svizzera.150 5 ...151 145 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). 147 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). 148 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 20116503). 149 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). 150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 20116503). 151 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). |
