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Art. 61 Attività lucrativa 162
6 Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l’espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)163, l’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927164 (CPM) o l’articolo 68 LStrI165.166 2 Il datore di lavoro notifica previamente all’autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l’inizio e la fine dell’attività lucrativa come pure il cambiamento d’impiego. La procedura di notifica è retta dall’articolo 85a capoversi 2–6 LStrI. 3 Il capoverso 2 non si applica ai rifugiati riconosciuti titolari di un permesso di domicilio. 162 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521; 2018 3171; FF2013 2045; 2016 2471). 166 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). |