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Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento degli indennizzi a titolo forfettario 249
1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all’articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI250 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d’esecuzione secondo l’articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza. 2 Se l’inadempimento o l’adempimento parziale degli obblighi in materia d’esecuzione secondo l’articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell’interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all’articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI destinati a coprire le spese corrispondenti. 249 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (RU 2016 3101; FF 2014 6917). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 2 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; FF 2020 3117). |