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Art. 5b Compiti di sicurezza delle autorità di migrazione 9
Nell’ambito dei propri compiti e competenze la SEM verifica se uno straniero rappresenta un pericolo per la sicurezza interna o esterna o per le relazioni internazionali della Svizzera. In caso di segnalazioni di polizia è informato fedpol. Se necessario sono informate anche le autorità cantonali interessate. 9 Introdotto dall’all. 1 n. 2 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2023 16; FF 2020 3117). |