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Art. 61 Attività lucrativa 164
1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l’espulsione ai sensi dell’articolo 66ao 66abis CP165 o dell’articolo 49ao 49abis CPM166 o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 LStrI167, sono autorizzati a esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI).168 2 Il datore di lavoro notifica previamente all’autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l’inizio e la fine dell’attività lucrativa come pure il cambiamento d’impiego. La procedura di notifica è retta dall’articolo 85a capoversi 2–6 LStrI. 3 Il capoverso 2 non si applica ai rifugiati riconosciuti titolari di un permesso di domicilio. 164 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521; 2018 3171; FF2013 2045; 2016 2471). 168 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). |
