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Art. 69 Persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera
1 Gli articoli 18, 19 e 21–23 si applicano per analogia alle domande presentate da persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera.184 2 Se non vi è esposizione manifesta a una persecuzione ai sensi dell’articolo 3, la SEM determina, esperito l’interrogatorio presso il centro della Confederazione conformemente all’articolo 26, chi appartiene a un gruppo di persone bisognose di protezione e chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. La concessione della protezione provvisoria non può essere impugnata. 3 Se è accordata la protezione provvisoria, la procedura d’esame di un’eventuale domanda di riconoscimento della qualità di rifugiato è sospesa. 4 Se intende rifiutare la protezione provvisoria, la SEM prosegue senza indugio la procedura di riconoscimento della qualità di rifugiato o la procedura di allontanamento. 184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). |