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Art. 82a Assicurazione malattie per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora 220
1 Fatte salve le disposizioni seguenti, l’assicurazione malattie per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora si conforma ai principi della legge federale del 18 marzo 1994221 sull’assicurazione malattie (LAMal). 2 Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dell’assicuratore e designare uno o più assicuratori che offrano una forma assicurativa particolare secondo l’articolo 41 capoverso 4 LAMal. 3 Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36–40 LAMal. Possono operare tale limitazione prima di designare un assicuratore ai sensi del capoverso 2. 4 I Cantoni possono designare uno o più assicuratori che offrano, esclusivamente per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 41 capoverso 4 LAMal. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni. 6 I Cantoni e gli assicuratori possono concordare la soppressione della partecipazione ai costi definita nell’articolo 64 capoverso 2 LAMal. 7 Il diritto dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora alla riduzione dei premi di cui all’articolo 65 LAMal è sospeso fintanto che essi percepiscono, interamente o in parte, prestazioni di aiuto sociale. Il diritto rinasce nel momento in cui tali persone sono riconosciute come rifugiati, hanno diritto a un permesso di dimora in quanto persone bisognose di protezione o non percepiscono più prestazioni di aiuto sociale. 220 Introdotto dal n. II della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4823; 2007 5575; FF 20026087). |