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Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare 262
1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:
2 I programmi all’estero possono anche perseguire obiettivi volti a contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Sono programmi di prevenzione della migrazione irregolare quelli che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera. 3 Nell’ambito dell’attuazione dell’aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento. 4 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. 262 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). |