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Art. 102 Sistema di informazione e di documentazione
1 La SEM gestisce, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale, un sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Tale sistema contiene informazioni e documenti tecnici memorizzati in diverse banche dati e concernenti i compiti della SEM e del Tribunale amministrativo federale. Se necessario, è possibile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le generalità, e dati personali degni di particolare protezione.321 322 2 Soltanto i collaboratori della SEM e del Tribunale amministrativo federale hanno accesso alle banche dati che contengono dati personali degni di particolare protezione.323 3 L’accesso mediante procedura di richiamo alle banche dati che contengono soprattutto informazioni tecniche provenienti da fonti pubbliche può essere accordato dietro richiesta a utenti esterni. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l’accesso al sistema e la protezione dei dati personali che vi sono registrati. 321 Nuovo testo del terzo per. giusta l’all. 1 n. II 5 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 322 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069; FF 2001 3764). 323 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |