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Art. 102k Indennità per la consulenza e la rappresentanza legale
1 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al fornitore di prestazioni un’indennità per l’adempimento segnatamente dei seguenti compiti:
2 L’indennità comprende un contributo per le spese amministrative e di personale del fornitore di prestazioni, in particolare per l’organizzazione della consulenza e della rappresentanza legale, nonché un contributo per interpreti indipendenti. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche. 346 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219). 347 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 102g cpv. 3. |