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Art. 102l
1 Dopo l’attribuzione a un Cantone, nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione, in particolare se si procede a un’audizione supplementare sui motivi d’asilo, i richiedenti l’asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico o al rappresentante legale designato. 1bis Dopo l’attribuzione a un Cantone, i richiedenti l’asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico, o al rappresentante legale designato, al fine di ottenere la consulenza e il sostegno di cui all’articolo 102k capoverso 1 lettera g, salvo che ne abbiano già beneficiato in un centro della Confederazione.349 2 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al consultorio giuridico un’indennità per le attività di cui ai capoversi 1 e 1bis.350 Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche. 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni necessarie per l’autorizzazione a esercitare l’attività di consultorio giuridico e definisce le fasi procedurali rilevanti per la decisione ai sensi del capoverso 1. 349 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219). 350 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219). |