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Art 114 Trattati internazionali 399
Al fine di implementare un credito quadro per la migrazione, approvato in virtù dell’articolo 91 capoverso 7 in combinato disposto con l’articolo 113 o dell’articolo 93 capoverso 1 lettera c e capoverso 2, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul versamento di sussidi ad alcuni Stati membri dell’UE o a organizzazioni internazionali. Consulta previamente le Commissioni competenti. 399 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3989; FF 2018 5563). |