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Art. 115 Delitti
È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il CP402 commina una pena più grave, chiunque:403
402 RS 311.0. Nuovo termine giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). 403 Nuovo testo giusta l’art. 334 del Codice penale (RS 311.0) nella versione del DF del 13 dic. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). 404 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). 405 Abrogato dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6521; FF 2016 2471; 2013 2045). 406 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 20116503). |