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Art. 12 Notificazione e recapito in caso di soggiorno in un Cantone 29
1 La notificazione di una decisione o il recapito di una comunicazione all’ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuto dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo procuratore ne ha conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l’invio ritorni al mittente come non recapitabile. 2 Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l’autorità notifica le decisioni o recapita le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente. 3 Ove giustificato, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente. La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente o il suo procuratore ne riceve un estratto. 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). Court decisions
122 V 412 () from Dec. 24, 1996
Regeste: Art. 90 Abs. 2 KVG, Art. 1 ff. VwVG. Entgegen dem Wortlaut des Art. 90 Abs. 2 KVG ist auf das Verfahren vor der Eidg. Rekurskommission für die Spezialitätenliste das VwVG im Rahmen der Verordnung vom 3. Februar 1993 über Organisation und Verfahren eidg. Rekurs- und Schiedskommissionen anwendbar. |