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Art. 35a Ripresa della procedura d’asilo nell’ambito della procedura Dublino 101
Se in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013102 l’esame della domanda d’asilo spetta alla Svizzera, la procedura d’asilo è ripresa, anche se la domanda è stata precedentemente stralciata. 101 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). Nuovo testo giusta l’all. n. I 2 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411). 102 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 22 cpv. 1ter. |