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Art. 45a Segnalazione nel sistema d’informazione Schengen 139
1 I dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali in virtù degli articoli 44 e 45 della presente legge è stata pronunciata una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE140 sono inseriti dalla SEM nel sistema d’informazione Schengen (SIS). 2 Gli allontanamenti di rifugiati sono inseriti nel SIS dall’autorità competente che ha emanato la decisione di allontanamento o di espulsione secondo l’articolo 64 o 68 LStrI141. 3 Gli articoli 68b–68eLStrI si applicano per analogia. 139 Introdotto dall’all. 1 n. 2 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2023 16; FF 2020 3117). 140 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98. |