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Art. 61 Attività lucrativa 164
1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP165 o dell’articolo 49a o 49abis CPM166 o, con decisione passata in giudicato, l’espulsione ai sensi dell’articolo 68 LStrI167, possono esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera. Nel caso di un’attività lucrativa dipendente devono essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI).168 2 Il datore di lavoro notifica previamente all’autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l’inizio e la fine dell’attività lucrativa dipendente come pure il cambiamento d’impiego. Nel caso di un’attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall’interessato. La procedura di notifica è retta dall’articolo 85a capoversi 2–6 LStrI.169 3 Il capoverso 2 non si applica ai rifugiati riconosciuti titolari di un permesso di domicilio. 164 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521; 2018 3171; FF2013 2045; 2016 2471). 168 Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). 169 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). |