Art. 6a Autorità competente 14
1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell’asilo e sull’allontanamento dalla Svizzera.15 2 Oltre agli Stati dell’UE e dell’AELS, il Consiglio federale designa:16
3 Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2. 4 Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all’anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l’elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17 14 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087). 15 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). 16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). 17 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). |