Art. 78 Revoca
1 La SEM può revocare la protezione provvisoria se:
2 La protezione provvisoria non è revocata se la persona protetta si reca nel suo Stato d’origine o di provenienza con l’accordo delle autorità competenti. 3 La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.200 4 Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un’audizione secondo l’articolo 29. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.201 200 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). 201 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). |