Art. 85 Obbligo di rimborso
1 In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di soccorso d’emergenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati. 2 La Confederazione fa valere il diritto al rimborso prelevando un contributo speciale sui valori patrimoniali (art. 86). 3 Il diritto al rimborso della Confederazione si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza.235 Tali crediti non fruttano interesse. 4 Il diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale. 235 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). |