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Art. 86 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali 236
1 Sono soggetti al contributo speciale i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione d’allontanamento passata in giudicato che dispongono di valori patrimoniali. Il contributo speciale serve a coprire le spese di cui all’articolo 85 capoverso 1 causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti. 2 Il contributo speciale è prelevato sui valori patrimoniali. 3 Le autorità competenti possono riscuotere il contributo speciale soltanto se l’interessato:
4 L’obbligo del contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria. 5 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del contributo speciale e la durata dell’obbligo di versarlo. 236 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 16 dic. 2016 alla fine del testo. |