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Art. 87 Dichiarazione dei valori patrimoniali e procedura in caso di partenza 237
1 I richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa. 2 I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se la persona in questione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria. La domanda di restituzione deve essere presentata prima della partenza. 237 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 16 dic. 2016 alla fine del testo. |