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Art. 89a Obbligo di collaborare dei beneficiari di sussidi 249
1 La SEM può obbligare i Cantoni a rilevare e mettere a sua disposizione i dati necessari per la vigilanza finanziaria, nonché per la fissazione e l’adeguamento delle indennità finanziarie della Confederazione secondo gli articoli 88 e 91 capoverso 2bis della presente legge e gli articoli 58 e 87 LStrI250 oppure a registrarli nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM.251 2 Se un Cantone non adempie tale obbligo, la SEM può ridurre le indennità finanziarie destinate a tale Cantone o fissarle in funzione dei dati disponibili. 249 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 20116503). 251 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 2 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2023 16; FF 2020 3117). |