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Art. 90 Finanziamento di alloggi collettivi
1 La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione, la trasformazione o l’equipaggiamento di alloggi collettivi nei quali le autorità collocano persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. 2 Il Consiglio federale disciplina la procedura e definisce i dettagli in materia di proprietà e di salvaguardia della destinazione vincolata degli edifici. 3 Determina in quale misura il finanziamento diretto degli alloggi da parte della Confederazione può essere computato sulle somme forfettarie. |