Art. 91 Altri sussidi
1 e 2 ...254 2bis La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.255 2ter La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.256 3 Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. 4 ...257 4bis Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d’ubicazione o con terzi incaricati.258 5 ...259 6 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l’articolo 31. 7 Può, nell’ambito della collaborazione internazionale definita dall’articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. 8 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. 254 Abrogati dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). 255 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). 256 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo) (RU 2012 5359; FF 2010 3889; 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). 257 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 20116503). 258 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo) (RU 2012 5359; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). 259 Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). |