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Art. 107 Decisioni incidentali impugnabili
1 Le decisioni incidentali prese in applicazione degli articoli 10 capoversi 1–3 e 18–48 della presente legge nonché dell’articolo 71LStrI362 possono essere impugnate soltanto con ricorso contro la decisione finale. È fatto salvo il ricorso contro le decisioni prese in applicazione dell’articolo 27 capoverso 3.363 2 Si possono inoltre impugnare con ricorso distinto, nella misura in cui possono causare un pregiudizio irreparabile:
3 ...364 363 Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 1 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3327). 364 Abrogato dalla cifra I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). |
