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Art. 109a Scambio di informazioni 375
Il DFGP e il Tribunale amministrativo federale si scambiano regolarmente informazioni sulle priorità e l’iter amministrativo delle procedure di prima e seconda istanza. 375 Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 20116503). |