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Art. 13 Notificazione e recapito nell’ambito della procedura all’aeroporto e in casi urgenti 31
1 Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda d’asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21–23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l’autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l’articolo 11 capoverso 3 PA32. La notificazione è comunicata al procuratore. 2 Alla procedura all’aeroporto si applica per analogia l’articolo 12a. 3 In altri casi urgenti, la SEM può autorizzare un’autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all’estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax. 31 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). |