Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri 33
1 Dalla presentazione della domanda d’asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d’asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l’esecuzione non sia possibile, il richiedente l’asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. 2 Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
3 Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM. 4 L’interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. 5 Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l’inoltro della domanda d’asilo. 6 I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri. 33 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). 34 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 20116503). 35 Introdotta dalla cifra I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 20116503). Nuovo testo giusta la cifra IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). 37 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |