Art. 27 Ripartizione e attribuzione ai Cantoni 84
1 I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti. 1bis Nella ripartizione dei richiedenti l’asilo si tiene conto in modo adeguato delle prestazioni particolari fornite dai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione o un aeroporto.85 2 Se i Cantoni non riescono a intendersi, il Consiglio federale, dopo averli consultati, stabilisce con un’ordinanza i criteri di ripartizione. 3 La SEM ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (Cantoni d’attribuzione).86 Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia. 4 Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e per le quali la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione.87 84 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). 85 Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). 86 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). 87 Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). |