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Art. 63 Revoca
1 La SEM revoca l’asilo o disconosce la qualità di rifugiato:
1bisLa SEM disconosce la qualità di rifugiato a chi si reca nel proprio Stato d’origine o di provenienza. Il disconoscimento non è pronunciato se il rifugiato rende verosimile che si è visto costretto a recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza.172 2 La SEM revoca l’asilo se il rifugiato:
3 La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato è efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali. 4 La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende né al coniuge né ai figli.175 172 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). 174 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413; 2020 881; FF 2018 1381). 175 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). |