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Art. 71 Concessione della protezione provvisoria alle famiglie
1 La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se:187
1bis Se nell’ambito della procedura per la concessione della protezione provvisoria rileva indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 105a CC , la SEM ne informa l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC.188 La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.189 Se il coniuge della persona bisognosa di protezione si trova all’estero, l’autorità competente viene informata e la procedura viene sospesa dopo la sua entrata in Svizzera.190 2 La protezione provvisoria è accordata anche ai figli nati in Svizzera. 3 Deve essere autorizzata l’entrata in Svizzera degli aventi diritto che si trovano all’estero. 4 Il Consiglio federale disciplina per altri casi le condizioni per il ricongiungimento familiare. 187 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). 188 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590; FF 2023 2127). 189 Per. introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). 190 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590; FF 2023 2127). |