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Art. 9 Perquisizione
1 L’autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro della Confederazione23 o in un alloggio privato o collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di ricercare documenti di viaggio e d’identità, nonché oggetti pericolosi, droga e beni di dubbia provenienza.24 2 Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso. 23 Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 24 Nuovo testo giusta la cifra I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). |