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Art. 98 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali
1 In vista dell’esecuzione della presente legge, la SEM e le autorità di ricorso sono autorizzate a comunicare dati personali alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti in tale ambito se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16 LPD296.297 2 Possono essere comunicati i dati seguenti:
297 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 5 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 298 Nuovo testo giusta la cifra I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). |