Art. 98b Dati biometrici 300
1 Per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono trattare dati biometrici. 1bis La SEM può incaricare terzi della rilevazione e valutazione dei dati biometrici. Essa controlla che i terzi incaricati osservino le prescrizioni relative alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica.301 2 Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati e ne disciplina l’accesso. 300 Introdotto dalla cifra I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). 301 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 20085407, 5405art. 2 lett. c; FF 2007 7149). |