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Art. 24b Esercizio dei centri 77
1 La SEM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l’esercizio dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione. 2 Il DFGP emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione.78 77 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). 78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024189; FF 2020 8129; 2021137). |
