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Art. 61 Attività lucrativa 171
1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP172 o dell’articolo 49a o 49abis CPM173 o, con decisione passata in giudicato, l’espulsione ai sensi dell’articolo 68 LStrI174, possono esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera. Nel caso di un’attività lucrativa dipendente devono essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI).175 2 Il datore di lavoro notifica previamente all’autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l’inizio e la fine dell’attività lucrativa dipendente come pure il cambiamento d’impiego. Nel caso di un’attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall’interessato. La procedura di notifica è retta dall’articolo 85a capoversi 2–6 LStrI.176 3 Il capoverso 2 non si applica ai rifugiati riconosciuti titolari di un permesso di domicilio. 171 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521; 2018 3171; FF2013 2045; 2016 2471). 175 Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). 176 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). |
