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Art. 76 Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento
1 Dopo aver consultato rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e organizzazioni internazionali, il Consiglio federale fissa la data dell’abrogazione della protezione provvisoria accordata a certi gruppi di persone; esso statuisce con una decisione di portata generale. 2 La SEM accorda il diritto d’essere sentiti alle persone toccate dalla decisione giusta il capoverso 1. 3 Se l’esercizio del diritto d’essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un’audizione in applicazione dell’articolo 29.204 4 La SEM dispone l’allontanamento delle persone toccate dalla decisione che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l’esecuzione dell’allontanamento sono applicabili per analogia gli articoli 10 capoverso 4 e 46–48 della presente legge nonché l’articolo 71 LStrI205.206 5 Ai capoversi 2–4 si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.207 204 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 20116503). 206 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3327). 207 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). |