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Art. 8a Trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati 25
1 Per accertare l’identità, la cittadinanza e l’itinerario di viaggio del richiedente l’asilo, nel corso della procedura d’asilo la SEM può trattare i suoi dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202026 sulla protezione dei dati (LPD), ottenuti grazie a supporti elettronici di dati, alla nuvola informatica («cloud») o ai servizi in rete («servizi cloud»). 2 I dati personali di terzi possono essere trattati unicamente se il trattamento dei dati personali del richiedente l’asilo non è sufficiente per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1. 3 Sono considerati supporti elettronici di dati segnatamente:
4 Per ogni singolo caso la SEM analizza preventivamente la necessità e la proporzionalità della procedura prevista dal presente articolo. 5 Fino alla valutazione i dati personali possono essere registrati temporaneamente su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). 6 Nel momento in cui è sollecitato a consegnare alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera g, il richiedente l’asilo è informato della procedura prevista, in particolare del suo scopo, del suo svolgimento, del tipo di dati valutati, del metodo di valutazione e di registrazione nonché della cancellazione dei dati. 7 La valutazione è effettuata in linea di massima durante la fase preparatoria (art. 26). Essa è svolta da collaboratori della SEM in presenza del richiedente l’asilo, tranne se questi rinuncia a essere presente alla valutazione o si rifiuta di presenziarvi. La valutazione è messa a verbale. È effettuata fondandosi sui dati registrati temporaneamente sul server secondo il capoverso 5 e, se necessario, sull’esame del supporto elettronico di dati. 8 Dopo la valutazione i dati personali registrati temporaneamente secondo il capoverso 5 vengono cancellati. Tutti i dati personali sono cancellati automaticamente al massimo un anno dopo la registrazione temporanea. 9 Tutti i dati personali valutati sono inseriti nel dossier sull’asilo. Il richiedente l’asilo può esprimersi in merito alla valutazione. 10 Il Consiglio federale stabilisce quali dati vengono rilevati secondo il capoverso 1 e disciplina l’accesso e i dettagli della valutazione dei dati personali. 25 Introdotto dal n. I, cpv. 1 dal n. III, della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024189; FF 2020 8129; 2021137). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo. |
