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Legge federale sull’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI)
del 17 giugno 2016 (Stato 1° gennaio 2018)
Art. 21Imposte
1 Le prestazioni di Innosuisse sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
2 È fatto salvo il diritto federale concernente: