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Legge federale sull’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI)
del 17 giugno 2016 (Stato 15 aprile 2022)
Art. 16Mezzi finanziari di terzi
1 Innosuisse può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi purché ciò sia compatibile con i suoi obiettivi, i suoi compiti e la sua indipendenza.
2 I mezzi finanziari di terzi provengono in particolare da liberalità di terzi.