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Legge federale sull’organizzazione dell’azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull’azienda delle telecomunicazioni, LATC)
del 30 aprile 1997 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 16Rapporti d’impiego
1 Il personale dell’azienda è assunto secondo il diritto privato.
2 L’azienda è tenuta a negoziare con le associazioni del personale la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.
3 Se non riescono a trovare un accordo, l’azienda e le associazioni del personale deferiscono le questioni litigiose a una commissione arbitrale. La commissione arbitrale sottopone alle parti sociali proposte di soluzione.