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Legge federale
sull’organizzazione dell’azienda
delle telecomunicazioni della Confederazione
(Legge sull’azienda delle telecomunicazioni, LATC)

del 30 aprile 1997 (Stato 1° gennaio 2021)

Art. 18 Rapporti giuridici e responsabilità

1 I rap­por­ti giu­ri­di­ci tra l’azien­da e la clien­te­la so­no ret­ti dal­le di­spo­si­zio­ni del di­rit­to pri­va­to.

2 La re­spon­sa­bi­li­tà dell’azien­da, dei suoi or­ga­ni e del suo per­so­na­le è ret­ta dal­le di­spo­si­zio­ni del di­rit­to pri­va­to. La leg­ge sul­la re­spon­sa­bi­li­tà9 non è ap­pli­ca­bi­le.