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Legge federale sull’organizzazione dell’azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull’azienda delle telecomunicazioni, LATC)
del 30 aprile 1997 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 21Costituzione dell’azienda
1 Con la sua costituzione, l’azienda continua la gestione delle parti dell’Azienda delle PTT che forniscono servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione.
2 Al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:
a.
il Consiglio federale decide il bilancio d’apertura dell’azienda;
b.
il Consiglio federale indica i diritti di proprietà fondiaria e diritti reali limitati come pure gli accordi obbligatori che sono trasferiti all’azienda o alle società da essa designate o controllate;
c.
il Consiglio federale nomina il consiglio d’amministrazione, ne designa il presidente, delibera in merito al primo statuto e sceglie l’ufficio di revisione;
d.
il consiglio d’amministrazione dell’azienda nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza, approva il preventivo ed emana il regolamento d’organizzazione.
3 In relazione con l’allestimento del bilancio d’apertura, il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l’ultimo rapporto di gestione dell’Azienda delle PTT; il consiglio di amministrazione dell’Azienda delle PTT presenta la proposta.
4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni può rettificare mediante decisione i trasferimenti di cui al capoverso 2 lettera b entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge.