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Legge federale sull’organizzazione dell’azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull’azienda delle telecomunicazioni, LATC)
del 30 aprile 1997 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 26Disavanzo tecnico della Cassa pensioni della Confederazione
La Confederazione può riprendere il vuoto di copertura della Cassa pensioni della Confederazione a favore dell’azienda affinché quest’ultima raggiunga una quota di capitale proprio adeguata nel suo bilancio d’apertura. L’onere assunto dalla Confederazione è iscritto all’attivo nel conto capitale della Confederazione e ammortizzato a carico del conto economico degli anni successivi.